L’obbligo di Fatturazione Elettronica da e verso la Pubblica Amministrazione è in vigore ormai dal 6 giugno 2014 per le PA centrali e dal 31 marzo 2015 per quelle locali. Lo ha stabilito il Ministero Economia e Finanze sulla base della Legge 244/2007 (Finanziaria 2018), che imponeva il divieto per le amministrazioni pubbliche di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e il divieto di procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, fino all’invio in forma elettronica.
È da questo processo normativo, dunque, che i fornitori delle amministrazioni pubbliche si sono trovati a dover gestire il ciclo di fatturazione esclusivamente in formato elettronico, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione del documento. Ma questo processo ha avuto anche un altro effetto, molto più importante: quello di stimolare le imprese nel rivedere – in chiave digitale – i propri processi interni.
Dalla Fattura PA alla Fattura tra Privati
L’avvento della Fatturazione Elettronica verso la PA ha dato una scossa al processo di trasformazione digitale in corso. E questo lascia ben sperare, relativamente all’introduzione dell’obbligo di Fatturazione Elettronica tra privati (in vigore dal 1 gennaio 2019).
Va detto che questo stimolo non ha mosso solo le grandi imprese: anche tra i fornitori più piccoli della PA, che si sono dovuti adeguare alla Fatturazione Elettronica, non mancano esempi di chi ha colto l’occasione per attivare, proseguire o completare un percorso di innovazione, ciascuno secondo le proprie possibilità e caratteristiche. Quello che emerso in questi primi anni, è che la fatturazione elettronica verso la PA può essere affrontata positivamente anche dalle realtà più piccole: da un lato, per ridurre i costi di fatturazione attiva, passando dal modello tradizionale a quello elettronico, dall’altro, per attivare o completare un percorso di digitalizzazione interno all’impresa.
Fatturazione Elettronica verso la PA: come funziona
Ma cosa è cambiato, praticamente, con l’obbligo della fatturazione elettronica verso la Pa? Sintetizziamo il tutto in quattro punti:
I dati da inserire in Fattura
Nella Fattura Elettronica per la PA, oltre ai dati richiesti dalla normativa IVA (art.21 D.P.R. 633/72), vanno inserite anche:
La Fattura Elettronica diretta alla Pa deve essere in formato XMLPA secondo le specifiche tecniche operative pubblicate all’interno del sito FatturaPA, al fine di garantire l’autenticità e l’integrità, la Fattura elettronica deve essere firmata digitalmente (formati XadeS o cadeS) e deve contenere un riferimento temporale. È inoltre possibile allegare alla fattura elettronica ulteriori documenti (per esempio, schemi, contratti, DdT, ecc.).
Il canale di trasmissione
La Fattura elettronica può essere trasmessa al SdI (Sistema di Interscambio) attraverso 5 diversi canali:
via PEC, per cui non occorre alcun accordo ma basta inviarla all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it;
via Web service (https), previo accordo con il SdI;
via Sistema Pubblico di connettività (SPC), per cui occorre sottoscrivere un accordo con il SdI;
via FTP, per cui necessario sottoscrivere un accordo con il SdI;
tramite il sito governativo di FatturaPA per i soggetti accreditati Entratel o Fisconline.
La Conservazione Digitale
Le Fatture elettroniche trasmesse al SdI da parte dei fornitori della PA devono essere obbligatoriamente conservate in solo formato digitale sia da parte dei fornitori (emittenti) sia da parte delle PA (riceventi). È consigliabile, sebbene non esista un esplicito obbligo in tal senso, portare in conservazione elettronica anche le notifiche e le ricevute – soggette all’articolo 2220 del codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili – emesse e ricevute dal Sistema di Interscambio.
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